Art. 28 (Allegato)
1. Ciascuno degli Stati parte potra' denunciare lai presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia sara' operativa un anno dopo la data, in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' ricevuto detta notifica.
Testo vigente dal 14 dicembre 1998
