Art. 27 (Allegato)
in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del 22 strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il 30 giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1998
