Art. 3 (Allegato)
1. Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d'identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un'adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti. 2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato rechera' con se gli appropriati documenti di identita'.
Testo vigente dal 14 dicembre 1998
