1. Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d'identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un'adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti. 2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato rechera' con se gli appropriati documenti di identita'.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art3 · fonte su Normattiva