dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unita' in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art224 · fonte su Normattiva