ARTICOLO X BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE 1. Il Governo riconoscera' il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei. 2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verra' notificato alle autorita' italiane competenti.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
