[1]Articolo X
[2]1. Una richiesta di risarcimento di danni puo' essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno dalla data in cui si sono verificati i danni o e' stato identificato lo Stato di lancio responsabile. 2. Se, tuttavia, uno Stato non conosce la data in cui si sono verificati i danni o non e' stato in grado di identificare lo Stato di lancio responsabile, puo' presentare la richiesta entro un anno dalla data in cui e' venuto a conoscenza dei fatti suddetti; tuttavia, tale periodo non dovra' in nessun caso superare un anno dalla data in cui si potrebbe ragionevolmente presumere che lo Stato sia venuto a conoscenza dei fatti, esercitando la massima diligenza. 3. I limiti di tempo specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se puo' non essere conosciuta la complessiva entita' del danno. In tal caso, comunque, lo Stato richiedente ha diritto a modificare la richiesta e presentare ulteriore documentazione dopo la scadenza di tali termini fino a un anno dopo che sia conosciuta la complessiva entita' del danno.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
