[1]ARTICOLO IV

[2]1. In caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, e in caso di danno in tale circostanza causato ad un terzo Stato o a sue persone fisiche o giuridiche, i primi due Stati sono responsabili in solido verso il terzo Stato, nei limiti seguenti:

  • a)se il danno e' stato causato al terzo Stato sulla superficie terrestre o all'aeromobile in volo, la loro responsabilita' verso il terzo Stato e' assoluta;
  • b)se il danno e' stato causato ad un oggetto spaziale del terzo Stato o a persone e beni a bordo di detto oggetto spaziale in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilita' verso il terzo Stato e' fondata sulla colpa dell'uno o dell'altro dei primi due Stati o sulla colpa di persone di cui ciascuno di essi e' tenuto a rispondere. 2. In tutti i casi di responsabilita' solidale e di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento dei danni e' ripartito fra i primi due Stati in proporzione al grado della loro colpa; se il grado della colpa di ciascuno di questi Stati non puo' essere stabilito, l'onere del risarcimento e' ripartito in parti uguali fra di loro. Tale ripartizione non pregiudica il diritto del terzo Stato di richiedere l'intero risarcimento dovuto in virtu' della presente Convenzione da parte di alcuni o di tutti gli Stati di lancio che sono solidalmente responsabili.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artiv · fonte su Normattiva