[1]Articolo XIX

[2]1. La Commissione per il regolamento delle richieste agisce in conformita' delle disposizioni dell'articolo XII. 2. La decisione della Commissione ha carattere definitivo e vincolante se le parti hanno cosi' convenuto; altrimenti, la Commissione emette un parere definitivo, che vale come raccomandazione, che le parti si impegnano a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione specifica i motivi della sua decisione o del suo parere. 3. La Commissione emette la propria decisione o il proprio parere il piu' rapidamente possibile e non oltre un anno dalla data della sua costituzione, a meno che una proroga di tale termine non sia ritenuta necessaria dalla Commissione. 4. La Commissione rende pubblica la propria decisione o il proprio parere. Essa rilascia copia certificata della propria decisione o del proprio parere a ciascuna delle parti e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxix · fonte su Normattiva