[1]sull'entita' della protezione

[2]1. Quando un'azione per contraffazione e' sospesa ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, da un'autorita' giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entita' della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 77, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria investita di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione puo', di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto. 3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorita' giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non e' vincolante per l'autorita' giudiziaria nazionale. Si applica l'articolo 116, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo. 4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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