[1]Articolo XX
[2]Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
[1]Articolo XX
[2]Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxx · fonte su Normattiva