[1]Articolo XVI

[2]1. Se una delle parti non puo' provvedere alla designazione di competenza entro il termine previsto, il Presidente costituira', su richiesta dell'altra parte, la Commissione per il regolamento delle richieste composta da lui soltanto. 2. Il posto che possa rendersi vacante in seno alla Commissione per una ragione qualsiasi viene coperto con la stessa procedura adottata per la designazione iniziale. 3. La Commissione stabilisce la propria procedura. 4. La Commissione stabilisce il luogo o i luoghi della sua sede, cosi' come ogni altra questione di carattere amministrativo. 5. Tranne il caso di decisioni e sentenze rese dalla Commissione composta da un solo membro, tutte le decisioni e i pareri della Commissione sono resi a maggioranza di voti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxvi · fonte su Normattiva