[1]delle controversie

[2]1. Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che non venga composta entro un termine di nove mesi mediante negoziati o attraverso ogni altro mezzo pacifico, sara' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte. La Commissione di arbitrato sara' formata di tre membri. Ciascuna delle Parti in controversia nominera' un membro della Commissione, mentre il terzo membro, che ne sara' il Presidente, sara' scelto di comune accordo tra le Parti. Se, entro un termine di tre mesi, le Parti non giungessero ad accordarsi sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verra' nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se una qualsiasi delle Parti non procedesse alla designazione richiesta entro un termine di tre mesi, il Presidente della. Corte Internazionale di Giustizia procedera' alla designazione o alle designazioni necessarie. 2. La Commissione di arbitrato decidera' a maggioranza semplice sulle questioni che le verranno sottoposte e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti. 3. Le Commissioni di arbitrato o gli altri Organismi internazionali incaricati della composizione delle controversie determinate dalla presente Convenzione informeranno gli altri Stati Contraenti, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, dell'esistenza e della natura delle controversie, nonche' dei termini della loro composizione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art16 · fonte su Normattiva