[1]Articolo XXVII
[2]Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta ai Governi depositari. Tale recesso avra' effetto un anno dopo la data di ricezione di tale notifica.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
