[1]Articolo XXVIII
[2]La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.
[3]IN FEDE di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.
[5](seguono le firme).
Testo vigente dal 19 giugno 1976
