[1]Articolo XXVIII

[2]La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

[3]IN FEDE di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.

[5](seguono le firme).

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxxviii · fonte su Normattiva