[1]Articolo XXVI

[2]Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione della revisione della presente Convenzione sara' inclusa nell'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce della passata applicazione della Convenzione, se essa richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, su richiesta di un terzo degli Stati parti della Convenzione, e con il consenso della maggioranza degli Stati parti, sara' convocata una conferenza degli Stati parti al fine di rivedere la presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxxvi · fonte su Normattiva