Art. 1 (Accordo)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]ACCORDO CHE ISTITUISCE IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
[4]La Repubblica Austriaca La Confederazione elvetica Il Regno di Danimarca La Repubblica Francese La Repubblica Federale di Germania Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Lo Stato d'Israele La Repubblica italiana Il Regno dei Paesi Bassi Il Regno di Svezia che sono parti contraenti dell'Accordo istitutivo della Conferenza Europea per la biologia molecolare (di seguito chiamata CEBM) firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969; considerando che la cooperazione internazionale esistente nel campo della biologia molecolare dovrebbe essere estesa mediante l'istituzione di un laboratorio europeo di biologia molecolare e prendendo atto delle proposte che sono state elaborate a tal fine dall'Organizzazione europea di biologia molecolare (di seguito chiamata OEBM); vista la risoluzione del 28 giugno 1972 con la quale la CEBM ha approvato il progetto per tale laboratorio conformemente all'articolo II paragrafo 3 dell'Accordo citato, in virtu' del quale possono essere attuati Progetti Speciali; desiderando precisare le clausole e le condizioni in base alle quali il laboratorio verra' istituito e gestito in modo tale che esse non vengano pregiudicate da una eventuale modifica dell'Accordo che istituisce la CEBM; prendendo atto che la CEBM ha accettato le disposizioni del presente Accordo che la riguardano: hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1 Istituzione del Laboratorio
[6]1. Col presente Accordo viene istituito il Laboratorio Europeo di biologia molecolare (di seguito chiamato "Laboratorio") sotto forma di istituzione intergovernativa. 2. La sede del Laboratorio e' a Heildelberg, nella Repubblica Federale tedesca.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
