[1]LAVORO SUBORDINATO
[2]1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
[3]2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
[4](a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
[5](b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
[6](c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organinizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
[7]3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
