[1]LAVORO SUBORDINATO

[2]1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

[3]2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di -uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  • a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  • b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
  • c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

[4]3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76~art15 · fonte su Normattiva