[1]FUNZIONI PUBBLICHE

[2]1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono impossibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che:

[3](i) ha la nazionalita' di detto Stato e non ha la nazionalita' del primo; o

[4](ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

[5]2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

[6](b) Tuttavia tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

[7]3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa da un suo ente locale.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427~art19 · fonte su Normattiva