[1]ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente artitolo.
[3]2. Per quanto concerne l'Italia:
[4](a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Estonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Estonia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei reddito in base alla legislazione italiana.
[5]3. Per quanto concerne i residenti dell'Estonia, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:
[6](a) se un residente dell'Estonia ritrae redditi che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento piu' favorevole, l'Estonia ammettera' in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
[7]Tale deduzione in ogni caso non puo' eccedere la frazione d'imposta sul reddito in Estonia, calcolata prima di operare la deduzione; attribuibile al reddito imponibile in Italia.
[8](b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una societa' residente della Estonia riceva un dividendo da parte di una societa' residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto. l'imposta pagata in Italia comprendera' non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della societa' dai quali e' stato pagato il dividendo.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
