[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

[3]2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori.

[4]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

[5](a) per quanto concerne l'Italia:

[6](i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

[7](ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

[8](iii) l'imposta locale sui redditi;

[9]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

[10](b) per quanto concerne l'Estonia:

[11](i) l'imposta sui redditi (tulumaks);

[12](ii) l'imposta locale sui redditi (kohalik tulumaks), ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta estone")

[13]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427~art2 · fonte su Normattiva