[1]CONSIDERATE
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
[3]2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori.
[4]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
[5](a) per quanto concerne l'Italia:
[6](i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
[7](ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
[8](iii) l'imposta locale sui redditi;
[9]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
[10](b) per quanto concerne l'Estonia:
[11](i) l'imposta sui redditi (tulumaks);
[12](ii) l'imposta locale sui redditi (kohalik tulumaks), ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta estone")
[13]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
