[1]LIMITAZIONE DEI BENEFICI

[2]1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficera' di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione di agevolazioni non altrimenti fruibili.

[3]2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427~art28 · fonte su Normattiva