[1]LIMITAZIONE DEI BENEFICI

[2]1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potra' beneficiare da parte dell'altro Stato contraente di riduzioni o esenzioni d'imposta previste nella presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

[3]2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e' di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art30 · fonte su Normattiva