[1]GENERALI
[2]1. Al fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
[3](a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;
[4](b) il termine "ESTONIA" designa la Repubblica di Estonia e, quando e' usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Estonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali dell'Estonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione estone e in conformita' al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti dell'Estonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali;
[5](c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia;
[6](d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' di persone,
[7](e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica ai fini dell'imposizione,
[8](f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
[9](g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente.
[10](h) il termine "nazionali" designa:
[11](i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
[12](ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
[13](i) l'espressione "autorita'" competente designa:
[14](i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
[15](ii) per quanto concerne l'Estonia, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
[16]2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
