GENERALI Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana, ivi compresi il mare territoriale e le zone al di fuori del mare territoriale entro cui, in conformita' al diritto internazionale, la Repubblica del Ghana puo' esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla legislazione italiana ed in conformita' al diritto internazionale consuetudinario, esercita diritti sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Ghana o l'Italia;
- d)il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa', un trust ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- h)il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Ghana, il Commissioner oflnternal Revenue od il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 25 febbraio 2006
