[1]IMPOSTE CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche, amministrative, amministrative-territoriali o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

[3]2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

[4]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

[5](a) per quanto concerne l'Italia:

[6]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

[7](qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

[8](b) per quanto concerne l'Azerbaijan:

[9]1 - l'imposta sugli utili delle persone giuridiche; 2 - l'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3 - l'imposta fondiaria; 4 - l'imposta sul patrimonio (qui di seguito indicate quali "imposta azera").

[10]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art2 · fonte su Normattiva