[1]Articolo XIV.
[2]La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 nonche' dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
