[1]Articolo XXI.
[2]1. - Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Protocollo:
- a)Ogni Stato puo' dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, effettuato per le proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui intera capacita' sia stata riservata da tali autorita' o per conto di queste.
- b)Ogni Stato puo', al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, o dell'adesione a quest'ultimo, od in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nella misura in cui esse si applicano al trasporto di passeggeri e di bagagli. Tale dichiarazione prendera' effetto novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potra' ritirarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
