[1]1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

[2]2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art20 · fonte su Normattiva