[1]1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.

[2]2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

[3]3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art21 · fonte su Normattiva