ARTICOLO III PERSONALITA' GIURIDICA Sezione 1. L'Istituto continuera' ad essere in possesso di personalita' giuridica. In particolare, avra' facolta' di: a. stipulare contratti; b. acquisire e disporre di proprieta' mobiliari ed immobiliari; c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artiii · fonte su Normattiva