[1]' GIURIDICA

[2]1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di:

  • a)stipulare contratti;
  • b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  • c)di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, la Fondazione e' rappresentata dal Direttore.

Testo vigente dal 30 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90~accordo-art2 · fonte su Normattiva