[1]' GIURIDICA
[2]1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di:
- a)stipulare contratti;
- b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
- c)di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, la Fondazione e' rappresentata dal Direttore.
Testo vigente dal 30 giugno 2012
