ARTICOLO XIII STATUTO NORMATIVO ED ALTRE NORME E REGOLAMENTI Sezione 1. L'Istituto sara' regolamentato dal presente Statuto e dalle altre norme e regolamenti che potranno essere di volta in volta promulgati dal Consiglio di Amministrazione, e che dovranno essere osservati dall'Istituto, dai funzionari e dal personale. Sezione 2. Il presente Statuto potra' essere emendato o modificato con voto positivo della magqioranza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compresi i membri ex officio, purche' la notifica dell'amendamento proposto, corredata dal testo completo, sia stata spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto settimane, prima della riunione in cui deve essere esaminato l'emendamento, ovvero che la notifica non sia stata ritirata per iscritto da tutti i membri del Consiglio.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artxiii · fonte su Normattiva