ARTICOLO XIII Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di lavoro per gli Scambi e per la Cooperazione Economica ed Industriale presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte Venezuelana dal Ministro per la Produzione ed il Commercio o da rappresentanti da loro delegati, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessita', per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. II Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture gia' esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-venezuelana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artxiii · fonte su Normattiva