[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito definite "le Parti Contraenti") desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, concordano con il presente Accordo quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende: (a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprieta', quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti; (b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonche' titoli pubblici e di Stato in generale; (c) crediti per somme di denaro, nonche' redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5; (d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento; (e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalita' della Parte Contraente. 4. Per "societa'", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in societa' o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente. 5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre spettanze, 6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonche' le zone marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in dette aree, in conformita' con il diritto internazionale.

Testo vigente dal 13 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;64~accordo-art1 · fonte su Normattiva