[1]E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]1. Ciascuna Parte Contraente dovra' promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

[3]2. In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovra' consentire agli investitori di impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni.

[4]3. Ciascuna Parte Contraente dovra' proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte, Contraente, in conformita' alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovra' inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna parte Contraente o le sue autorita' competenti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni di cui al comma 2 del presente Articolo.

[5]4. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere, sul suo territorio, condizioni economiche e giuridiche favorevoli al fine di garantire la efficace applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art2 · fonte su Normattiva