[1]DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
[2]1- Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite i canali diplomatici.
[3]2- Qualora entrambe le Parti contraenti non possano giungere ad un accordo entro sei mesi dall'inizio dei negoziati, la controversia sara', su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente designera' un arbitro, ed i due arbitri cosi' designati nomineranno un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo.
[4]3- Qualora una delle due Parti Contraenti non abbia nominato il proprio arbitro e non abbia aderito all'invito o dell'altra Parte ad effettuare la nomina entro due mesi, l'arbitro sara' nominato su richiesta di quella Parte Contraente da parte del presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
[5]4- Qualora entrambi gli arbitri non possano raggiungere un accordo sulla scelta del Presidente entro due mesi dalla loro nomina, quest'ultimo dovra' essere designato, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
[6]5- Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti ne verra' fatta richiesta al Vicepreside e qualora quest'ultimo non possa procedere alla nomina o sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, sara' il giudice piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.
[7]6- Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti,
[8]7- Il Tribunale adottera' le sue decisioni sulla base del rispetto della legge delle disposizioni del presente Accordo nonche' dei principi universalmente accettati di diritto internazionale.
[9]8- Fatte salve le altre disposizioni delle Parti Contraenti, il Tribunale stabilira' le sue procedure.
[10]9- Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale potra' decidere diversamente per quanto riguarda i costi.
[11]10- Le decisioni del Tribunale saranno definitive e vincolanti per ciascuna Parte Contraente.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
