[1]OBBLIGHI
[2]1- Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi attualmente esistenti o successivamente stabiliti fra le Parti ai sensi del diritto internazionale in aggiunta al presente Accordo contengano una disposizione, generale o specifica, che consenta agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente di ottenere un trattamento piu' favorevole di quello concesso in virtu' del presente Accordo, detta disposizione prevarra' sul presente Accordo nella misura in cui essa e' piu' favorevole.
[3]2- Ciascuna Parte Contraente rispettera' le altre obbligazioni assunte in relazione ad investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
[4]3- Qualora una Parte Contraente adotti una legislazione contraria alle disposizioni del presente Accordo, dette disposizioni resteranno in vigore e pertanto non ne saranno influenzate.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
