[1]DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

[2]1. Qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, si avvieranno consultazioni fra le Parti interessate al fine di risolvere la questione, per quanto possibile, in via amichevole.

[3]2. Qualora queste consultazioni non portino ad una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:

  • a)al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; ovvero
  • b)al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimento (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati, aperta alla Firma a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito; ovvero
  • c)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, che, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in causa, sara' creato in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

[4]La scelta fra le opzioni dei sottocommi (a),(b), e (c) di cui sopra e' definitiva.

[5]3. Il Tribunale Arbitrale decidera' sulla controversia in conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed alle regole ed ai principi applicabili del diritto internazionale. Il lodo arbitrale sara' definitivo e vincolante per entrambe le Parti in causa. Ciascuna Parte Contraente eseguira' detto lodo senza indebito ritardo e detto lodo sara' applicato in conformita' alla legislazione nazionale.

[6]4. In nessun momento nel corso delle procedure relative a controversie in materia di investimento, la Parte Contraente che e' parte della controversia dovra' addurre a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo che copre tutti o parte dei danni e delle perdite sostenute.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art7 · fonte su Normattiva