- 1)Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36, soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato, beneficia delle prestazioni previste da tale legislazione in caso di sospensione dell'attivita' lavorativa.
- 2)Le autorita' e le istituzioni dei due Stati contraenti si presteranno la massima collaborazione per l'espletamento dei controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.
- 3)Le modalita' per l'erogazione delle prestazioni di cui al paragrafo 1) verranno concordate nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.
- 4)Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un riesame delle disposizioni del presente articolo; ciascuno degli Stati contraenti, qualora, nonostante detto riesame, riscontri notevoli difficolta' in sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo, puo' chiedere la soppressione delle medesime disposizioni.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
