Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato contraente per aver diritto alle prestazioni familiari, risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, essi ricevono le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato competente come se risiedessero sul suo territorio.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
