1. Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un Paese diverso da quello competente beneficia in tale Paese delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa stessa applica. 2. L'Istituzione competente puo' delegare l'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno a corrispondere, per proprio conto, le prestazioni anzidette. In tal caso le Istituzioni competenti provvederanno ai relativi rimborsi.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art12 · fonte su Normattiva