• 1)Salvo quanto disposto all'articolo 39, se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.
  • 2)Qualora la legislazione applicata dallo Stato contraente cui appartiene l'istituzione che procede alla determinazione delle prestazioni preveda che l'importo delle prestazioni stesse sia stabilito tenendo conto dei familiari a carico dell'interessato, debbono essere presi in considerazione anche i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art43 · fonte su Normattiva