In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali e' necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente articolo 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art3 · fonte su Normattiva