[1]DI CAPITALE

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'art. 6, o dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o trasferimento. 2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una societa' si considera situato nello Stato contraente nel quale la societa' si e' costituita. 3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa stessa.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art14 · fonte su Normattiva