[1]INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se egli: (a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o (b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art15 · fonte su Normattiva