[1]- DISCRIMINAZIONE
[2]1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovi o nelle stesse circostanze e condizioni. 2. L'espressione "nazionali di uno Stato contraente" designa: (a) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di detto Stato contraente; (b) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituita in conformita' della legislazione in vigore in detto Stato contraente. 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita' nelle stesse circostanze o condizioni. 4. Il presente articolo non puo' essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che sono accordato in base alla legislazione soltanto alle persone residenti. 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni. 6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
