DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o piu' onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art12 · fonte su Normattiva