[1]MARITTIMA

[2]1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e (b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale. 3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art9 · fonte su Normattiva