Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 - comprensivi delle quote capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, 20 dicembre 1960, 6 marzo 1968, 10 settembre 1971 ed in data odierna.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433~accordo-art2 · fonte su Normattiva